Cronaca
“Nessun problema per Formigoni ed Errani a ricandidarsi, in quelle regioni non c’è il divieto al terzo mandato”. Lo dice a CNR l’allora Ministro per gli Affari Regionali Enrico La Loggia. “Le parole di La Loggia sono il classico caso in cui la smentita conferma la tesi opposta. Per difendere la candidabilità di Formigoni dice, di fatto che la legge non si applica".
“L’art. 2 della 165 del 2004 parla chiaro: le regioni possono disciplinare con legge propria il sistema elettorale regionale. Possono, non ‘sono obbligate’. Le regioni che hanno disciplinato il proprio sistema elettorale sono Toscana, Abruzzo, Friuli, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento. Tutte le altre regioni non hanno provveduto. Quindi, nei casi specifici di Lombardia ed Emilia-Romagna, non ci sono problemi di sorta sulle ricandidature di Formigoni ed Errani.
L’obbligo di divieto al terzo mandato nasce solo quando le regioni stesse si avvalgono di una nuova legge elettorale.” Così a CNR Enrico La Loggia, nel 2004 ministro per gli Affari Regionali, oggi vicecapogruppo del PDL alla Camera.
Secondo il radicale Marco Cappato invece, e non solo, Formigoni non è eleggibile. Quindi, non lo sarebbe nemmeno Errani. 1 feb. La legge 165 del 2004 e' chiara nel ribadire il limite dei due mandati - dice Cappato - prevedendo 'la non immediata rieleggibilita', allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto'. Per Cappato, "invocare la 'non retroattivita' della norma', come fa Formigoni, non ha senso, come diversi giuristi hanno ga' rimarcato. Non si potrebbe essere piu' chiari di quanto scritto su Forumcostituzionale.it: 'la retroattivita' non puo' essere intesa come impossibilita' per la legge di considerare come rilevanti ed incidenti situazioni maturate e venute in essere nel passato: e', al contrario, esattamente per questa ragione che si prevedono le ipotesi di incompatibilita' e ineleggibilita'". "Formigoni si puo' ripresentare, ma tra cinque anni. Presentarsi ora, con la concreta possibilita' di decadere immediatamente e trascinarsi dietro la fine della legislatura, e' o da irresponsabili, oppure da persone cosi' potenti da ritenersi al di sopra della legge", conclude Cappato. E’ d’accordo il Prof. Angiolini: “La legge è chiarissima e vieta il terzo mandato dopo i primi due. La norma, non avendo effetto su fatti e vicende del passato, o in corso di svolgimento, non ha alcun effetto retroattivo: si limita a porre il limite del terzo mandato, cioè a vietare un’azione futura. La norma esplicitamente parla di “non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto“, pertanto esclude dal computo dei due mandati consecutivi, eventuali precedenti mandati ricoperti non in virtù della elezione diretta bensì per elezione indiretta all’interno del Consiglio Regionale: questa considerazione rende manifesto come l’attribuzione della non retroattività per la definizione dell’elettorato passivo nel senso della delimitazione fra eletti a suffragio indiretto ed eletti a suffragio diretto, sia un elemento assolutamente velleitario, poiché già contenuta nella norma.
“Le parole di La Loggia sono il classico caso in cui la smentita conferma la tesi opposta. Per difendere la candidabilità di Formigoni dice, di fatto che la legge non si applica. La legge che impedisce il terzo mandato consecutivo è una legge nazionale, vincolante. E’ vero che le Regioni possono disciplinare con legge propria il sistema elettorale regionale, ma se non lo fanno non è che non si applica nulla". Così Marco Cappato, ai microfoni di CNRmedia, risponde all'ex ministro per gli Affari Regionali La Loggia sulla eleggibilità di Formigoni. "Sia la legge che era in vigore - continua Cappato - sia eventuali nuove leggi devono rispettare questo vincolo, ovvero che alla fine di un secondo mandato non ci si può ricandidare per un terzo mandato. Prendo atto, inoltre, che la tesi di La Loggia è ben diversa da quella avanza da Formigoni, molto fantasiosa, che si tratti di un problema di retroattività. La legge 165 non può essere una mera indicazione, tanto meno in Lombardia dove non esiste una nuova legge elettorale" conclude Cappato.